Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e sezioni territoriali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o sulla cessazione

 

Pag. 6

dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla medesima legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
      3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
      4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono
 

Pag. 7

deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
      5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.
      6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire sezioni territoriali qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. L'attuazione delle disposizioni del regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.
      9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari
 

Pag. 8

designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
      10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
      11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
      12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.
 

Pag. 9